Alcune brevi risposte alle domande più frequenti sulla problematica dei nuovi alimenti.
Un nuovo alimento è definito come un alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell’Unione Europea prima del 15 maggio 1997, data in cui è entrata in vigore la prima normativa (Reg. 258/97) sui nuovi alimenti.
L’introduzione sul mercato di un nuovo alimento/ ingrediente necessita un’autorizzazione europea preventiva, che stipula le specifiche del nuovo alimento e le sue condizioni di utilizzo (dose, matrice alimentare, ecc.).
No, la regolamentazione NF non è applicabile a: additivi, aromi, enzimi alimentari, solventi da estrazione, OGM.
L’ingrediente non è “nuovo” ai sensi del Regolamento (EU) 2015/2283, lo è oppure l’ingrediente è un alimento tradizionale in un altro paese.
Se una pianta figura nell’elenco delle piante autorizzate, ciò non implica che tutte le preparazioni da essa derivate siano autorizzate.
No, bisogna potere provare caso per caso che tale tipo di preparazione veniva significativamente consumata nell’UE prima del 1997.
Sì, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/456 relativo alle fasi procedurali del processo di consultazione per la determinazione dello status di nuovo alimento.
4 mesi e tale periodo può essere rinnovato una volta.
No, ad esempio un mix di diversi estratti vegetali o un batterio possono costituire l’oggetto della domanda.
No, la Commissione è molto chiara: gli estratti di Cannabis sativa L. e i prodotti derivati contenenti cannabinoidi sono considerati come nuovi alimenti in quanto non è stato dimostrato alcuno storico del consumo.
Una domanda?
Avete una domanda supplementare? Non esitare a chiedere contattandoci direttamente e a consultare la nostra guida completa.